Pubblicazioni


PUBBLICAZIONI


Qui potrai scaricare le notizie e le novità normative.

  • MODULISTICA SICUREZZA

    Scarica qui tutta la MODULISTICA DI SICUREZZA.

  • 07. TECNOLOGIA. INDUSTRIA 4.0 2022

    Gli acquisti di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (e beni immateriali connessi) secondo il modello “Industria 4.0”, saranno agevolati fino al 31 dicembre 2025. A certe condizioni, fino al 30 giugno 2026.


    La Legge di bilancio 2022 anticipa la proroga del Piano Transizione 4.0 per il periodo 2023-2025, tuttavia nel corso dell’anno il Governo ha intenzione di avviare un tavolo di confronto insieme alle aziende per individuare l’indirizzo futuro del piano

    L’articolo 1, comma 44, della Legge n. 234/2021, di bilancio per il 2022, ridisegna la mappa del bonus che supporta e incentiva gli investimenti in beni strumentali nuovi, prediligendo quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi.


    Industria 4.0. Beni materiali nuovi

    Sì. Agli incentivi per gli investimenti in beni materiali nuovi possono accedere tutte le imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, purché vengano rispettate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e il corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

    No. Non vi accedono, invece, le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

    Non rientrano tra i beni agevolabili: i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati nell’articolo 164, comma 1, Tuir; i beni per i quali sono stati stabiliti coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%; i fabbricati e le costruzioni; i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015; i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.


    Mappa 2022

    Nessuna modifica in riferimento al periodo d’imposta 2022, già regolamentato dalla scorsa legge di bilancio. Pertanto, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione), il credito d’imposta spetta nella misura del:

    – 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro

    – 20%, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni

    -10%, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino a 20 milioni, limite massimo di costi complessivamente ammissibili.


    Mappa 2023-2025

    La proroga per le successive tre annualità prevede una rimodulazione del credito d’imposta connesso agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione).

    Il bonus è riconosciuto nella misura del:

    – 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

    – 10% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni;

    – 5% del costo, per la quota oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni.


    Industria 4.0. Beni immateriali

    Prolungata di tre anni, con progressiva riduzione dell’entità del bonus, anche l’agevolazione per gli investimenti in beni immateriali connessi a quelli in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016). Sono perciò agevolabili le spese per software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni, nonché per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.


    Mappa 2022

    Per il periodo d’imposta 2022 resta applicabile, senza modifiche, il regime dettato dalla legge di bilancio 2021: il credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti in misura pari almeno al 20%) spetta nella misura del 20% del costo, entro il limite massimo di spese ammissibili pari a un milione di euro.


    Mappa 2023-2025

    Per il triennio di proroga, il bonus è confermato nel 20% soltanto per il primo periodo d’imposta (2023), mentre nei due successivi, fermo restando il limite massimo annuale di un milione di euro di costi ammissibili, è ridimensionato, in ognuno di essi, di cinque punti percentuali.

    è riconosciuto nella misura del:

    – 20% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2023 (ovvero fino al 30 giugno 2024, a condizione che entro il 31 dicembre 2023 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione);

    – 15% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024 (ovvero fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro il 31 dicembre 2024 risultino perfezionati ordine e acconto per almeno il 20%);

    – 10% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 (ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 

  • 06. COVID 1 LUGLIO 2022

    Mascherine, cosa cambia in concreto

    Non c'è più un obbligo generalizzato legato alle mascherine ma le aziende devono mettere a disposizione dispositivi Ffp2. Il Protocollo prevede infatti che l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti Ffp2 resti "un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative". Per questo "il datore di lavoro assicura la disponibilità di Ffp2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l’utilizzo". Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati," individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili".


    "Grande senso di responsabilità è stato dimostrato da tutte le parti sociali che, in un momento di ripresa dei contagi, hanno saputo fissare alcune regole-chiave che avranno un ruolo importante nel contribuire al contenimento del virus", prosegue la nota ministeriale. "L’impegno è stato unanime per adottare misure adeguate ad affrontare l’attuale fase pandemica", aggiunge sottolineando come le misure prevenzionali riguardino "le informazioni, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, a tutti i lavoratori e a chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19, le modalità di ingresso nei luoghi di lavoro, la gestione degli appalti, la pulizia e la sanificazione dei locali e il ricambio dell’aria, le precauzioni igieniche personali. E ancora: i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, la gestione degli spazi comuni, la gestione dell’entrata e uscita dei dipendenti, la gestione di una persona sintomatica in azienda, la sorveglianza sanitaria, il lavoro agile, la protezione rafforzata dei lavoratori fragili".

    Centrale è poi il ruolo dei comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole prevenzione. Le parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell’attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l‘aggiornamento delle medesime misure. Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus Sars-cov-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro a specifica tutela dei lavoratori stessi.

    In sintesi, chi lavora in contesti al chiuso o aperti al pubblico e dove non è possibile mantenere il metro di distanziamento, le Ffp2 le dovrà indossare. A individuare queste categorie di lavoratori sarà il medico competente dell'azienda o il servizio prevenzione della stessa impresa. All'ingresso dei luoghi di lavoro il personale potrà ancora essere sottoposto al controllo della temperatura, che se superiore a 37,5 non consente l'ingresso. Le stesse regole valgono anche per dipendenti o collaboratori di ditte esterne. Si dovranno favorire orari scaglionati di ingresso e uscita dai luoghi di lavoro, e l'accesso agli spazi comuni, come le mense, sarà contingentato (ma decide l'azienda come e quando). Sempre a causa della situazione epidemiologica si chiede di prorogare la legge sullo smart working, che ha dimostrato di essere uno strumento utile per contrastare il virus e proteggere in particolare i fragili. 

  • 05. COVID 4 MAGGIO 2022

    I lavoratori del settore privato saranno obbligati a indossare le mascherine nelle situazioni a rischio. «Aggiornamento a giugno». Negli uffici pubblici, invece, la protezione del viso è solo raccomandata


    Confermato il protocollo che prevede l'uso delle mascherine quando si condividono gli ambienti. I lavoratori del settore privato saranno obbligati a indossare le protezioni nelle situazioni a rischio. Cioè quando non è possibile rispettare la distanza di sicurezza. E quindi «in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto». Ma anche quando sono impiegati al pubblico. Negli uffici pubblici, invece, la protezione del viso è solo raccomandata.


    È quanto è stato deciso dall'incontro delle parti sociali con il ministero del Lavoro e della Salute e l'Inali: confermato il «protocollo sulle misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro», fino a metà giugno. Poi, ci sarà una verifica «per un aggiornamento». Le mascherine - spiega la segretaria confederale Uil Ivana Veronese - continueranno ad essere fornite dai datori di lavoro come Dispositivo di Protezione Individuale e anche le altre misure presenti dovranno essere rispettate.


    «L'aggiornamento dei protocolli - specifica il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini - avverrà a metà giugno con i ministeri del Lavoro, della Sanità, dello Sviluppo economico, l'Inail e le parti sociali, perché alcuni punti sono obsoleti, come la misurazione della temperatura e gli accessi dedicati. Decideremo fino a quando mantenere gli strumenti previsti». «I protocolli - aggiunge - sono stati in grado di garantire il lavoro e la sicurezza dei lavoratori. Oggi abbiamo confermato l'importanza dell'utilizzo della mascherina dove c'e' una presenza promiscua».



  • 04. I NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI FORMAZIONE

    In tema di sicurezza sul lavoro l'Ispettorato, con la Circolare n. 1 del 16 febbraio 2022, ha fornito le prime indicazioni operative con riferimento ai nuovi obblighi, in materia di formazione e di aggiornamento, che riguardano i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 146/2021 (noto anche come Decreto Fiscale o Decreto Fisco-Lavoro

     

    SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DATORE DI LAVORO

    La prima novità messa in luce dall'INL nella Circolare in esame riguarda il nuovo comma 7 dell'art. 37 del TUSL, ai sensi del quale "il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo" La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro, il quale deve ricevere una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

     

    Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, un accordo nel  quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del D.Lgs n. 81/2008 in materia di formazione, in modo da garantire:

     

    1. l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

    2. l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

     

    Per quanto concerne il datore di lavoro, l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico.

    Pertanto, la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.


    SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI: DIRIGENTI E PREPOSTI

    Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti, l'Ispettorato ricorda che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che: "i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

    a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

    b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

    c) valutazione dei rischi;

    d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione"

     

    in sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, una un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

    L'Ispettorato sottolinea a tal proposito che la sostituzione del comma 7 dell'art. 37, che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti, con una formulazione che prevede una formazione "adeguata e specifica" secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.

     

    In assenza del nuovo accordo, dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal DL n. 146/2021.


     IL PREPOSTO

    Con specifico riferimento alla figura del preposto, il nuovo comma 7-ter stabilisce che, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del sopra illustrato comma 7, le relative attività formative devono essere:

    1. svolte interamente con modalità in presenza ;

    2. ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

    L'Ispettorato sottolinea a tal proposito che i requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

     

    Pertanto, anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione all'introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole 


    OBBLIGHI FORMATIVI E PRESCRIZIONE

    Gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, da adottarsi entro il 30 giugno 2022.

    i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs n. 758/1994.


    OBBLIGHI DI ADDESTRAMENTO

    Altra novità introdotta in sede di conversione del DL n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

    Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento dovesse avvenire "da persona esperta e sul luogo di lavoro".

    Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che "l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato" 

    Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che trovano immediata applicazione, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un "apposito registro informatizzato" che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

    Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata" richieste dalla nuova disciplina introdotta dal DL n. 146/2021.

    Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

  • 03. COVID DECRETO-LEGGE 24-03-2022, n. 24

    In attesa che l'Italia si colori interamente di bianco (lunedì 28 marzo anche la Sardegna passerà nella fascia di minor rischio), è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto varato il 17 marzo dal Cdm con le norme per fare tornare il Paese alla normalità post covid attraverso una serie di misure previste dalla road map tracciata dal Governo, con diverse tappe fino alla fine del 2022.  Rispetto alla bozza pubblicata nei giorni scorsi ci sono alcune novità su Green Pass, obbligo vaccinale e sulle strutture che gestiranno la pandemia. Il documento è quindi in versione definitiva.

    Ecco tutti gli step che accompagneranno gli Italiani fuori dai provvedimenti anti- Covid:


    1 APRILE

    L'Italia non sarà più in stato di emergenza Covid e di conseguenza decadono il Comitato tecnico scientifico e la struttura del Commissario straordinario Francesco Figliuolo: al loro posto dovrebbe essere creata una unità operativa ad hoc (fino al 31 dicembre) per accompagnare il periodo transitorio e completare la campagna vaccinale. Anche il sistema dei colori viene definitivamente abrogato, ma il monitoraggio proseguirà. Termina l'obbligo di Super Green pass sui luoghi di lavoro per gli over 50 (la sospensione di coloro che ne saranno sprovvisti non avverrà più, ma resta la multa in caso di mancato rispetto dell'obbligo vaccinale): a chi ha superato questa soglia d'età sui luoghi di lavoro sarà richiesto solo il pass base. Stop al certificato verde sui bus ed in generale sui mezzi di trasporto pubblico locale, dove proseguirà l'obbligo di indossare le mascherine fino al 30 aprile. Non sarà più necessario avere almeno il Green pass base per entrare negli uffici pubblici, nei negozi, nelle banche, alle poste o dal tabaccaio. Anche nei ristoranti all'aperto non sarà più prevista l'esibizione di alcun certificato. Per la ristorazione al chiuso "al banco o al tavolo" servirà il pass base. Dal primo aprile decade, inoltre, il limite alle capienze nelle strutture e dunque anche negli stadi - dove per accedere sarà richiesto il lasciapassare base - sarà possibile occupare il 100% dei posti. Stop anche alle quarantene da contatto con un caso positivo al Covid, anche per i non vaccinati: dovrà restare in autoisolamento solo chi ha contratto il virus mentre chiunque abbia avuto un contatto dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza, indossando la mascherina Ffp2. Non ci sarà più quindi distinzione tra vaccinati e non vaccinati come ora.


    1 MAGGIO

    Termina l'obbligo del Green pass quasi ovunque. Fino al 30 aprile per alcune attività come mense, concorsi pubblici e colloqui in carcere, oltre ai trasporti a lunga percorrenza, sarà infatti ancora obbligatorio in versione base. Quello rafforzato resterà in vigore fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi ed eventi sportivi al chiuso. Sempre dal primo maggio via l'obbligo delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso.


    15 GIUGNO

    Decadono tutti gli obblighi vaccinale come per il personale scolastico, militari, agenti di polizia e soccorso pubblico, polizia locale, dipendenti dell'amministrazione penitenziaria e in generale lavoratori all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori, personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Resterà in vigore oltre questa data soltanto l'obbligo del vaccino per il personale sanitario e Rsa.


    30 GIUGNO

    Terminano le modalità di smart working nell'ambito privato così come sono al momento concepite. In particolare, fino alla fine del mese ci sarà la possibilità di ricorrere al cosiddetto 'lavoro agilè nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore. Viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili.


    31 DICEMBRE

    L'obbligo vaccinale resta in vigore fino a fine anno per il personale sanitario e Rsa. Le visite da parte di familiari e visitatori alle persone ricoverate all'interno di ospedali e residenze socio assistenziali saranno consentite solo con il Super Green Pass fino al 31 dicembre.



    Scuola

    Per quanto riguarda la scuola il decreto prevede nuove misure in merito alla gestione dei casi di positività:


    Scuole dell'infanzia - Servizi educativi per l'infanzia

    In presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti, educatori e bambini che abbiano superato i sei anni utilizzano le mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

    In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.


    Scuole primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e sistema di istruzione e formazione professionale

    In presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni, le attività proseguono in presenza e per i docenti e per gli alunni che abbiano superato i sei anni di età è previsto l'utilizzo delle mascherine FFP2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.

    In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con autocertificazione.


    L’isolamento

    Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.


    Personale Covid

    Il personale per l’emergenza viene prorogato fino alla fine delle lezioni e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per la proroga sono disponibili ulteriori 204 milioni, oltre le somme già stanziate.

  • 02. ANTINCENDIO N. 2 DM 02/09/2021

    Sono stati emanati due dei tre nuovi decreti ministeriali che conterranno tutti i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Data l’estensione del tema trattato ed alla luce della sua complessità, gli argomenti precedentemente contenuti nel DM 10 marzo 1998 sono stati suddivisi in 3 differenti decreti:


    1. DM 01/09/2021 - CONTROLLI DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ANTINCENDIO ED ALTRI SISTEMI DI SICUREZZA ANTINCENDIO: " Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 3 del D. Lgs. 81/2008” (cosiddetto “Decreto Controlli”).


    2. DM 03/09/2021 GSA: "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizo ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46 cooma 3 lettera a punti 2 e 4 e lettera b del DLgs 81/2008 (cosiddetto "Decreto GSA").


    3. DM 03/09/2021 STRATEGIA ANTINCENDIO:

    "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro” ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a punto 1 del D. Lgs. 81/2008″ (cosiddetto “Decreto Minicodice”).


    Tali documenti vanno ad attuare l’articolo 46 comma 3 del D.Lgs 81/2008 che, al momento della sua stesura, prevedeva la possibilità di adottare uno o più decreti in cui definire i criteri atti ad individuare:

    1. misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

    2. misure precauzionali di esercizio;

    3. metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

    4. criteri per la gestione delle emergenze;

    5. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.


    L’entrata in vigore di questi decreti sancirà definitivamente l’abrogazione del DM 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.

    Lo storico decreto, caposaldo della Prevenzione incendi, ha ceduto il passo ad una nuova generazione di norme basate su un approccio prestazionale che stanno pian piano soppiantando tutta la vecchia normativa prescrittiva e la cui strada è stata tracciata dall’emanazione del DM 03/08/2015.

    Andiamo ora ad approfondire il contenuto di ogni decreto:


    1 – DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

    Il corpo di questo decreto, soprannominato Decreto controlli, è incentrato sui criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e definisce tutti i requisiti necessari per gli interventi sugli impianti, le attrezzature e tutti gli altri sistemi di sicurezza antincendio presenti nelle attività.

    Gli allegati al decreto sono due e definiscono gli obblighi del datore di lavoro e le specifiche che devono possedere gli addetti agli interventi di manutenzione, in modo da concorrere all’innalzamento dei livelli di sicurezza per tutte le attività lavorative andando ad integrare la strategia S.5 (GSA) del Codice di prevenzione incendi ed aggiungono un approfondimento sui controlli ispettivi che dovranno essere svolti dall’Organo di vigilanza.


    Allegato 1 – criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio:

    Definisce gli obblighi del datore di lavoro che deve redigere un registro dei controlli in cui andranno annotate tutte le operazioni per quanto riguarda gli interventi periodici di manutenzione sulle attrezzature, impianti ed in generale di tutti i dispositivi di sicurezza antincendio presenti. L’allegato, per ogni tipologia di sistema (SEFFC, SENFC, sprinkler, estintori, idranti, IRAI, EVAC…), individua una norma tecnica (TS) che viene presa a riferimento nell’individuazione dei parametri e delle specifiche di verifica e manutenzione secondo la regola dell’arte.


    Allegato 2 – qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio: Definisce tutte le specifiche relative al personale incaricato delle manutenzioni definendo i singoli step dei percorsi formativi che sono erogati da soggetti pubblici o privati, nonché dei requisiti necessari ai docenti incaricati della didattica. L’attestazione definitiva viene data dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco a seguito di specifica valutazione.

    Il Decreto DM 01/09/2021 – Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio abroga e sostituisce l’articolo 3, comma 1, lettera e), l’articolo 4 e l’allegato VI del D.M. 10 marzo 1998.


    2 – DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio.

    Questo decreto è definito più brevemente GSA ed è incentrato sulla formazione dei singoli lavoratori e sulla strategia S.5 del codice.

    Il corpo del documento contiene i criteri di gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio dell’attività lavorativa e specifica gli obblighi del datore di lavoro per quanto riguarda la stesura del piano di emergenza e definisce le modalità di formazione degli addetti antincendio e le competenze richieste dai docenti preposti alla loro formazione.

     

    Gli allegati al DM sono 5 e sono articolati come segue:

    1. Gestione della sicurezza antincendio

    2. Gestione della sicurezza antincendio in emergenza

    3. Corsi di formazione e aggiornamento antincendio per addetti al servizio antincendio

    4. Idoneità tecnica per addetti al servizio antincendio

    5. Corsi di formazione e di aggiornamento dei documenti dei corsi antincendio.

    Il datore di lavoro è tenuto pertanto ad adottare tutte le misure necessarie per la gestione della sicurezza antincendio sia in esercizio ordinario che in emergenza. La principale novità di questo decreto riguarda il fatto che il rischio incendio non viene valutato sul numero complessivo dei lavoratori ma solo sulla base al numero effettivo degli occupanti all’interno dell’attività.

    Viene definito inoltre che tutti coloro che svolgono incarichi inerenti attività di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, devono ricevere adeguata formazione antincendio e svolgere aggiornamenti periodici secondo l’allegato III, al cui termine dovrà essere rilasciato un attestato di idoneità tecnica, anche con la possibilità di fruire di attività di formazione ed addestramento tramite mezzi multimediali e modalità FAD (formazione a distanza).

    Il decreto DM 02/09/2021 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio abroga e sostituisce all’art. 3 comma 1 lett. f, l’art. 5, l’art. 6 e l’art. 7 del D.M. 10 marzo 1998.


    3 – DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro

    Il terzo decreto è soprannominato Minicodice e stabilisce i criteri per la realizzazione e l’esercizio della sicurezza antincendio per le attività a basso rischio non comprese nell’allegato 1 al DPR 151/2011, non dotate di RTV e che non raggiungono i limiti indicati nell’allegato 1 dello stesso minicodice.

    Questo decreto ricalca in tutto e per tutto l’approccio del Codice di prevenzione incendi, con la medesima valutazione del rischio ma con strategie semplificate, che si riducono ad 8 invece delle normali 10, escludendo la reazione e la resistenza al fuoco e semplificando e razionalizzando le altre strategie alla luce della complessità dell’attività.

    Il DM 03/09/2021 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro abroga e sostituisce all’art.1, l’art. 2, l’art. 3 comma 1 lettere a, b, c, d, l’art. 3 comma 2 art. 4, art. 8, art. 9, allegati I, II, III, IV, V del D.M. 10 marzo 1998.

    L’entrata in vigore di questi 3 decreti avverrà un anno dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sancirà la definitiva abrogazione del DM 10 marzo 1998.

  • 01. PREPOSTO N. 1 DL 146/2021

    Le novità apportate dalla legge n. 215/2021 al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - con il DL 146/2021 - hanno ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del preposto.

    Sul tema, tra l'altro, è intervenuta anche Confindustria con la Nota di aggiornamento del 12 gennaio 2022, dal titolo "Conversione in legge del Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Profili di salute e sicurezza". Vediamo, dunque, cosa cambia e gli aspetti fondamentali da considerare.



    Nomina del preposto obbligatoria per il datore di lavoro

    La prima novità riguarda l'articolo 18 del D.Lgs. 81/08 (obblighi del datore di lavoro e del dirigente), dove viene introdotta la lettera b-bis relativa alla figura del preposto.

    Nello specifico, tale integrazione prevede che datore di lavoro e dirigenti debbano:

    "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività".

    Ciò introduce, dunque, due tematiche sostanziali. Innanzitutto, a carico del datore di lavoro viene aggiunto l'obbligo penalmente sanzionato di nominare formalmente il preposto (o i preposti). Su questo argomento, sebbene siano attesi aggiornamenti che possano far luce sulla normativa, riteniamo (anche a seguito di un confronto con alcuni funzionari di enti di controllo) che non vi sia necessità di nominare ora il preposto per le attività che, in considerazione della loro struttura organizzativa, non lo abbiano ancora individuato.

    Altro tema caldo è rappresentato dalla possibilità di prevedere un compenso per lo svolgimento delle attività del preposto (con gli obblighi che sono anche aumentati. Come specificato nella Nota di Confindustria, il rischio è che - di conseguenza - questo incarico possa ritenersi professionalizzante. Mentre, per definizione, il preposto è un lavoratore che, in base alle competenze e ai poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione.



    I nuovi obblighi del preposto: cosa cambia

    Di particolare interesse è anche l'ampliamento dell'azione del preposto, soprattutto al verificarsi di condizioni di insicurezza che riguardano aspetti comportamentali dei lavoratori, idoneità dei mezzi e delle attrezzature.

    La norma introduce quindi nuovi obblighi per il preposto, che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'articolo 19 del Testo Unico (che puoi approfondire qui). Dunque, in presenza di "non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale", il preposto alla sicurezza è ora tenuto a:

    • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;

    • interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell'inosservanza;

    • se necessario, nel caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di pericolo), interrompere temporaneamente l'attività e segnalare tempestivamente le non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

    Alla luce delle recenti novità, insomma, il preposto assume un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità, al fianco di datore di lavoro e dirigente.

    Come segnalato dalla Nota di Confindustria, l'interpretazione giurisprudenziale potrebbe portare perciò a una distinzione tra vigilanza comportamentale (affidata al preposto) e alta vigilanza (propria del datore di lavoro).



    La nomina obbligatoria del preposto per le attività in appalto e subappalto

    Collegato a quanto visto nel primo paragrafo, l'articolo 26 del Testo Unico prevede un'integrazione che riguarda l'obbligo di nomina del preposto anche per lo svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto.

    Datori di lavoro (appaltatori e subappaltatori) devono quindi indicare espressamente al committente i nominativi dei soggetti individuati per svolgere le funzioni di preposto. Dunque, è necessario che almeno un operatore presente in cantiere sia nominato e formato per ricoprire tale ruolo.

    Per le imprese che svolgono spesso lavori in appalto è consigliabile formare una squadra di preposti, così da garantire la copertura sui diversi cantieri attivi.



    Formazione del preposto: come cambia l'articolo 37

    Come specificato all’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, entro il 30 giugno 2022 è prevista la pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni sulla formazione, e viene introdotto anche l'obbligo formativo per il datore di lavoro.

    Per quanto riguarda il preposto, invece, in virtù del rafforzamento del suo ruolo, le attività formative dovranno essere svolte interamente con modalità in presenza. Inoltre, la formazione necessiterà di un aggiornamento biennale e non più quinquennale.

    Se vuoi capire come regolarizzare la figura del preposto nella tua azienda, contattaci oggi stesso. I nostri professionisti sono a disposizione per chiarire i tuoi dubbi e organizzare in tempi brevi i corsi che ti servono.

    IN ALLEGATO fac-simile Nomina del Preposto.





Share by: